Cassazione civile sez. VI - 22/04/2021, n. 10592
Nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un'infezione in conseguenza di un'emotrasfusione e la struttura sanitaria ove è stata eseguita, non è onere del medesimo paziente di allegare e provare che l'ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nell'acquisizione e nella perfusione del plasma, ma della menzionata struttura di dedurre e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le "leges artis" che presiedono alle dette attività.
Fonte:
Giustizia Civile Massimario 2021
Diritto & Giustizia 2021, 23 aprile
Ridare.it 28 GIUGNO 2021 (nota di: Serpetti di Querciara Antonio)
Foro it. 2021, 7-8, I, 2371
Responsabilita' Civile e Previdenza 2021, 4, 1338
Note Giurisprudenziali:
Massima ufficiale.
L'ordinanza si allinea alla costante giurisprudenza in materia di ripartizione dell'onere della prova a seconda che l'attore faccia valere la responsabilità contrattuale o quella extracontrattuale.
Cass civ., 19 febbraio 2016, n. 3261, ha respinto la domanda di risarcimento avanzata nei confronti di una struttura che aveva operato la trasfusione, avendo essa fornito la prova di aver utilizzato sangue « tracciato », mediante esibizione delle schede di provenienza e delle certificazioni. In quel caso, l'ente aveva fornito la prova liberatoria del comportamento diligente ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Sul tema della responsabilità da emotrasfusione infetta esiste una vasta letteratura e, purtroppo, una corposa giurisprudenza. L'attenzione si è focalizzata in questi anni sulla natura della responsabilità del Ministero della Salute (e sulla sussistenza di una responsabilità dello Stato) nonché sulla portata della disciplina di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.
La legge n. 210/1992 prevede un indennizzo, a carico del Ministero della Salute, a favore di chi abbia subito « complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati ».
L'indennizzo consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, ed è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito, rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Esso è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Tale somma integrativa è poi cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti beneficiari è altresì corrisposto — sempre a domanda — un ulteriore assegno una tantum per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo stesso.
Se, a seguito delle patologie insorte, sia derivata la morte, l'avente diritto (nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro), quand'anche il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia, può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum. Se la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la responsabilità parentale.
Una delle questioni maggiormente dibattute in merito al riconoscimento dell'indennizzo è quello del dies a quo nel calcolo del termine (triennale) per la domanda di indennizzo.
Analogo problema circa la decorrenza della prescrizione si è posto con riferimento alla domanda di risarcimento del danno avanzata direttamente nei confronti del Ministero della Salute. Al riguardo, la Suprema Corte ha ripetutamente ribadito che, quando la domanda sia proposta nei confronti del Ministero della Salute, la fattispecie debba essere inquadrata nell'alveo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., non essendo invocabile né la disciplina della responsabilità da « contatto sociale » (e la conseguente riconducibilità all'art. 1218 c.c.) né quella della responsabilità oggettiva ex art. 2050 o 2049 c.c.
Sull'illegittimità di un richiamo alla dottrina del contatto sociale v. Cass. civ. n. 1377/2012; Cass. civ. n. 15453/2011 e Cass. civ. n. 9315/2010.
Sull'inapplicabilità degli artt. 2050 e 2049 c.c., v. Cass. civ. n. 1294/2014, che motiva sulla base della mancanza dell'attribuzione di compiti diretti di importazione, raccolta e distribuzione del sangue e suoi derivati in capo al Ministero, al quale, invece, sono affidati esclusivamente funzioni di controllo e supervisione di detta attività; in altri termini, la pericolosità della pratica terapeutica della trasfusione, non rende di per sé pericolosa l'attività ministeriale di controllo e vigilanza a tutela della salute pubblica.
La prescrizione è, pertanto, quinquennale (art. 2947, comma 1, c.c.), pur decorrente dal momento della scoperta del danno (rectius: dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche; ciò nella misura in cui è da tale momento che il diritto al risarcimento del danno si ritiene possa « essere fatto valere », ex art. 2935 c.c.). Non sarebbe applicabile il termine lungo del comma 3 dell'art. 2947 c.c., in quanto non sarebbero ipotizzabili i reati di epidemia colposa o di lesioni colpose plurime (in termini, v. Sez. Un. civ., 11 gennaio 2008, n. 581; Sez. Un. civ., 11 gennaio 2008, n. 576; Cass. civ., 19 dicembre 2013, n. 28464). Nelle pronunce citate viene infatti evidenziato come, in relazione a fattispecie del tutto analoghe a quella qui d'interesse, non sono ravvisabili ipotesi di reato, per cui non è possibile beneficiare di un termine di prescrizione più lungo, ex art. 2947, comma 3, c.c.
Infine, in giurisprudenza, si precisa che, nel caso di risarcimento del danno richiesto iure proprio, dopo la morte del danneggiato, a seguito e a causa dell'aggravamento della patologia contratta con l'emotrasfusione, il termine di prescrizione decorre autonomamente, essendo la morte del congiunto un « nuovo evento ». V. in proposito Cass. civ. n. 1755/2015.
Fonti Normative:
Codice Civile, Art. 1176
Codice Civile, Art. 1218
Codice Civile, Art. 2697
Codice Civile, Art. 2043
Note a sentenza:
Onere della prova in tema di responsabilità medica da infezione da emotrasfusione (Serpetti di Querciara Antonio)