Configurabile colpa per negligenza nella condotta del medico del pronto soccorso che non rispetta l'obbligo cautelare informativo verso il paziente

Cassazione penale sez. IV - 17/02/2022, n. 8464

In tema di responsabilità da colpa medica, è configurabile colpa per negligenza nella condotta del medico del pronto soccorso che, in presenza di sintomatologia idonea a formulare una diagnosi differenziale, non rispetti l'obbligo cautelare informativo di rendere edotto il paziente circa l'insufficienza dei dati diagnostici acquisiti per individuare l'effettiva patologia che lo affligga, così da prevenire il rischio di scelte inconsapevolmente ostative agli approfondimenti diagnostici e alle cure. (Fattispecie relativa al decesso di un paziente per patologia cardiaca, avvenuto a distanza di poche ore dalle volontarie dimissioni dall'ospedale, sulla base di una diagnosi di epigastralgia formulata dal medico di pronto soccorso prima del completamento dell'iter diagnostico, in cui la Corte ha ritenuto imputabile all'informazione inidonea, incompleta e confusa veicolata dal sanitario, piuttosto che ad un evento eccezionale, il comportamento del paziente ostativo al ricovero).

Fonte:
CED Cass. pen. 2022

 

Fonti Normative:

Codice Penale, Art. 40

Codice Penale, Art. 41

Codice Penale, Art. 589