Il punto di approdo della giurisprudenza di legittimità in tema di consenso informato

Cassazione civile sez. III - 11/11/2019, n. 28985

Dall'inadempimento dell’obbligo informativo gravante sul medico possono derivare le seguenti situazioni:

A) omessa/insufficiente informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute per condotta colposa del medico: se il paziente avrebbe comunque scelto di sottoporsi all’intervento, nelle medesime condizioni, “hic et nunc”, sarà risarcibile il solo danno alla salute, nella sua duplice componente, morale e relazionale;

B) omessa/insufficiente informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute per condotta colposa del medico: se il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi all’intervento, sarà risarcibile anche il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione;

C) omessa informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) per condotta non colposa del medico: se il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi all’intervento, saranno risarcibili il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione (sul piano puramente equitativo) e il danno alla salute, da valutarsi in relazione all’eventuale situazione “differenziale” tra il maggior danno biologico conseguente all’intervento e il preesistente stato patologico invalidante;

D) omessa informazione in relazione a un intervento che non ha cagionato un danno alla salute: se il paziente avrebbe comunque scelto di sottoporsi all’intervento, nessun risarcimento sarà dovuto;

E) omessa/inadeguata diagnosi che non ha cagionato un danno alla salute del paziente, ma gli ha impedito di accedere a più accurati e attendibili accertamenti: se il paziente allega che dall’omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli sono, comunque, derivate conseguenze dannose di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, salva possibilità di provata contestazione della controparte, sarà risarcibile il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione.

Fonte:
Ridare.it 2 DICEMBRE 2019 (nota di: Mariotti Paolo , Caminiti Raffaella)

Conformi:

Cass. civ., sez. III, 5 luglio 2017, n. 16503

Cass. civ., sez. III, 13 ottobre 2017, n. 24074

Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2018, n. 9807

Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2018, n. 7248

Fonti Normative:

Codice Civile, Art. 1223

Codice Civile, Art. 2043

Codice Civile, Art. 2056

Codice Civile, Art. 2059

Note a sentenza:

Il punto di approdo della giurisprudenza di legittimità in tema di consenso informato (Mariotti Paolo , Caminiti Raffaella)