Sul danno conseguente al mancato esercizio del dovere di informare il paziente da parte del medico

Cassazione civile sez. III - 11/11/2019, n. 28985

La violazione, da parte del medico del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente, sul quale grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento; b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale, in tale ultimo caso di apprezzabile gravità, diverso dalla lesione del diritto alla salute. 


Fonte: 
Responsabilita' Civile e Previdenza 2020, 2, 477 


Conformi: 
Cass. civ., Sez. III, ord. 26 agosto 2020, n. 17806 
Cass. civ., sez. III, ord. 26 maggio 2020 n. 9887 
Fonti Normative: 
L 22 dicembre 2017 n. 219, Art. 1 
L 22 dicembre 2017 n. 219, Art. 3 
L 22 dicembre 2017 n. 219, Art. 5 
Costituzione della Repubblica, Art. 2 
Costituzione della Repubblica, Art. 13 
Costituzione della Repubblica, Art. 32 
Codice Civile, Art. 1176 
Codice Civile, Art. 1218 
Codice Civile, Art. 1223 
Codice Civile, Art. 2043 
Codice Civile, Art. 2935 
Codice Civile, Art. 2943