Disattiva l'allarme relativo ai malesseri dei pazienti e ritarda i tempi di reazione a una crisi, infermiera responsabile per omicidio colposo

Cassazione penale sez. III - 03/11/2021, n. 1

Correttamente è argomentata il giudizio di responsabilità a titolo di cooperazione colposa per il decesso di un paziente ricoverato nel reparto di terapia intensiva a carico di un'infermiera che, per “scongiurare” durante la notte quello che la medesima aveva definito “inquinamento acustico”, aveva provveduto, unitamente all'altro collega svolgente il servizio notturno di assistenza infermieristica, a silenziare (oltre che gli stessi campanelli dell'interfono che consentiva ai pazienti di collegarsi con gli infermieri di guardia, tanto che questi, per chiedere aiuto, dovevano chiamare “ad alta voce”) il sistema di allarme acustico e visivo (cosiddetto “allarme rosso”) volto a segnalare, onde immediatamente allertare il personale sanitario, la presenza di fenomeni patologici, ivi compresi quelli di aritmia cardiaca, riferibili ai singoli soggetti occupanti le postazioni di terapia intensiva; condotta che, secondo il giudicante, aveva avuto rilevanza causale nella morte del paziente, posto che la disattivazione dell'impianto di allarme acustico e visivo aveva comportato un ritardo nell'assistenza prestata al paziente in occasione della crisi cardiaca per lui fatale.

Fonte:
Guida al diritto 2022, 5

Fonti Normative:

codice penale , art. 589

codice penale , art. 590-sexies