Il Rapporto di causalità nella causazione dell’evento dannoso

Cassazione penale sez. IV - 27/06/2013, n. 35828

Se al primo tragico errore medico, causa dell'evento, sia seguito errore di altro sanitario, successivamente intervenuto, la condotta sopraggiunta, salvo i casi dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, giammai può costituire causa sopravvenuta escludente il rapporto di causalità (nella specie, la Corte ha ritenuto che la decisione di dimettere il paziente in fin di vita non aveva fatto venir meno la colpa del medico che aveva sbagliato la diagnosi).

Fonte:
Diritto & Giustizia 2013, 2 settembre
Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario) 2014, 1, 241 NOTA (s.m.) (nota di: MIGLIO)

Fonti Normative:

Codice Penale, Art. 40

Codice Penale, Art. 41

Note a sentenza:

OSSERVAZIONI a CORTE DI CASSAZIONE, data ud. 27 giugno 2013, Sezione IV pen., num. 35828 (Miglio Mattia)