In presenza di due alternative terapeutiche il medico deve scegliere la soluzione meno pericolosa per il paziente

Cassazione penale sez. IV - 12/11/2020, n. 12968

In tema di responsabilità medica, in presenza di due alternative terapeutiche, il medico è tenuto a scegliere la soluzione meno pericolosa per la salute del paziente, con la conseguenza che egli è responsabile, in caso di complicazioni, e nonostante l'osservanza delle regole dell'arte, per imprudenza, ove adotti l'alternativa più rischiosa. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione di un medico che – per una sospetta endometriosi poi rivelatasi insussistente - aveva sottoposto la paziente a un intervento di isterectomia, dal quale, nonostante la corretta esecuzione, era derivata la lesione dell'uretere, per non avere approfondito se, in base alle linee guida, fosse preferibile effettuare una terapia farmacologica, sia pure dagli effetti temporanei, in attesa di poter scoprire, grazie alla reazione della paziente a tali cure e ad ulteriori approfondimenti diagnostici, la fondatezza della diagnosi di sospetta endometriosi).

Fonte:
CED Cass. pen. 2021

Vedi:

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 04, del 13/03/2008, n. 19527

Fonti Normative:

Codice Penale, Art. 43

Codice Penale, Art. 590