Cassazione penale sez. IV - 16/11/2018, n. 412
In caso di errore medico derivante dalla fase esecutiva delle raccomandazioni contenute nelle linee guida adeguate al caso di specie, l'esercente la professione sanitaria risponde per morte o lesioni personali derivanti da attività medico chirurgica se l'evento si è verificato per colpa grave, tenuto conto del rischio da gestire e delle specifiche difficoltà dell'attività da compiere. Nel diritto vivente, pertanto, la distinzione tra colpa lieve e colpa grave mantiene la sua attuale validità, in quanto dalla prima deriva l'irresponsabilità penale del medico. Ciò posto, l'istruttoria dibattimentale non può essere disancorata dall'acquisizione delle linee guida ministeriali alle quali la condotta del medico dovrebbe conformarsi, soprattutto alla luce della novella legislativa intervenuta con l'art. 5, legge n. 24/2017.
Fonte:
Diritto & Giustizia 2019, 9 gennaio (nota di: Serena Gentile)
Fonti Normative:
L 8 marzo 2017 n. 24, Art. 5
Codice Penale, Art. 590-sexies
Note a sentenza:
La colpa lieve per imperizia esecutiva individuata secondo le linee guida ministeriali delimita l'area di irresponsabilità (Gentile Serena)