Obbligo del medico di rendere consapevole il paziente della natura dell'intervento, dei rischi, dei risultati conseguibili

Cassazione civile sez. III - 11/11/2019, n. 28985

La manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio di un autonomo diritto soggettivo all'autodeterminazione che deve essere tenuto nettamente distinto dal diritto alla salute. Il consenso informato trova il suo fondamento negli articoli 2,13 e 32 della Costituzione, ponendosi in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute. Al diritto del paziente corrisponde l'obbligo del medico di rendere consapevole il paziente della natura dell'intervento, della sua estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative.

Fonte:
Responsabilita' Civile e Previdenza 2020, 2, 477

Fonti Normative:

L 22 dicembre 2017 n. 219, Art. 1

L 22 dicembre 2017 n. 219, Art. 3

L 22 dicembre 2017 n. 219, Art. 5

Costituzione della Repubblica, Art. 2

Costituzione della Repubblica, Art. 13

Costituzione della Repubblica, Art. 32

Codice Civile, Art. 1176

Codice Civile, Art. 1218

Codice Civile, Art. 1223

Codice Civile, Art. 2043

Codice Civile, Art. 2935

Codice Civile, Art. 2943