Cassazione penale sez. IV - 14/09/2021, n. 392
Il chirurgo in qualità di capo dell'equipe operatoria risponde per colpa, non lieve, se non procede all'ispezione del sito chirurgico prima di provvedere alla suturazione dei tessuti. E ciò anche se ha sottoscritto la scheda infermieristica che attesta la parità delle garze e degli strumenti in entrata e in uscita. In altri termini, nel caso di equipe medica il chirurgo non deve fare solo un controllo formale dell'avvenuto conteggio dei materiali chirurgici. Ad affermarlo è la Cassazione respingendo il ricorso del chirurgo che riteneva di avere del tutto incolpevolmente lasciato all'interno del corpo del paziente una garza. Per la Cassazione non si tratta di responsabilità oggettiva del capo dell'equipe chirurgica la cui posizione di garanzia gli impone di controllare l'operato di infermieri e strumentisti in maniera non solo formale.
Fonte:
Guida al diritto 2022, 3