Cassazione civile sez. III - 26/02/2020, n. 5128
In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (nella specie, una paziente di un centro odontoiatrico aveva agito nei confronti dello stesso nonché del direttore sanitario lamentando che le cure ricevute si erano rivelate errate al punto da peggiorare, anziché risolvere, i problemi).
Fonte:
Diritto & Giustizia 2020, 27 febbraio (nota di: Renato Savoia)
Fonti Normative:
Codice Civile, Art. 1218
Note a sentenza:
Responsabile il dentista che sottopone il paziente a cure non solo inutili, ma che abbiano aggravato le condizioni di salute (Savoia Renato)